La contraffazione di un marchio si verifica con l'adozione di un marchio uguale o simile (confondibile). Si realizza così una situazione volta a creare la possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto. Al titolare del segno distintivo è consentito dalla legge di vietare a terzi l'uso del proprio marchio.
LA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO
Si possono realizzare diverse ipotesi di contraffazione di un brevetto, le principali sono:
Nel caso in cui l'invenzione brevettata divenga oggetto di imitazioneintegrale .
Attraverso un'imitazione soltanto parziale dell'invenzione.
Si incorre in un'attività illecitapersino nel caso in cui il terzo apporti all'idea inventiva dei miglioramenti.
TUTELA GIUDIZIALE
Il titolare o il licenziatario (in esclusiva) del marchio o del brevetto contraffatto è legittimato a proporre un'apposita azione giudiziaria volta ad ottenere la condanna del contraffattore e l'erogazione delle sanzioni previste dalla legge per tale attività illecita.
Peserà sul contraffattore dar prova della liceità della sua condotta o dell'invalidità del brevetto in questione.
I rimedi direttied immediati atti a neutralizzare i danni che possono derivarneal titolare di una privativasono le misure cautelari, espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Le misure cautelarisonola descrizione, il sequestro,l'inibitoria,oppurespecifici ordini, come ad esempio il ritiro dal mercato dei prodotti.
L'adozione della misura cautelare è legata alla contestuale presenza di due condizioni che il giudice è chiamato ad accertare, nel caso concreto: l’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela e la probabile sussistenza di un danno.
La misura cautelare può sempre essere modificata o revocata, in caso di mutamento delle circostanze che ne avevano giustificato l'emanazione . In ogni caso le ordinanze cautelari, di accoglimento e anche di rigetto possono essere reclamate innanzi al giudice collegiale (con esclusione del magistrato che ha emesso il provvedimento), la cui cognizione é sostanzialmente equiparata a quella del giudice d'appello .
Ladescrizione si attua con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, assistito da periti, nel luogo in cui si trova il prodotto contraffatto. Valendosi di strumenti di identificazione del prodotto, ad esempio fotografici, l'Ufficiale redige un verbale in cui descrive l'oggetto costituente la violazione dei diritti di marchio o di brevetto. Tale mezzo cautelare è posto in essere al fine di precostituire la prova della contraffazione.Ilsequestro ha, invece, la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto, tramite la custodia di terzi o del proprietario o detentore, il quale non può disporne senza l'ordine del giudice. Sia la descrizione che il sequestro devono essere eseguiti entra trenta giorni dalla pronuncia a pena di perdita di efficacia.L'inibitoria cautelare, alla stregua delmedesimo provvedimento sanzionatorio emesso a conclusione dell'azione di contraffazione, è un divieto, posto in essere dal giudice, di proseguire o riprendere l'attività illecita nel corso del giudizio. Quest'ultima misura cautelare risulta dotata di un'efficacia tale da configurarsi come una vera e propria "vittoria anticipata" dell'attore.
Nel caso in cui il contraffattore si rifiuti di adempiere all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, incorreràin una sanzione penale o in un pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza del giudice.
La problematica che investe il risarcimento del danno è la sua quantificazione può essere rimessa ad un ulteriore giudizio: in tale ipotesi l'azione di contraffazione si conclude con una condanna generica prevista dall'art.278 c.p.c.. Nel caso in cui il giudice del giudizio di contraffazione ritenga di poter quantificare il danno, lo farà in via equitativa . Un'ulteriore sanzione di cui spesso molti imprenditori si avvalgono è la pubblicazione della sentenza su giornali o riviste a spese del contraffattore. Tale forma di pubblicità,giova notevolmente al mercato del prodotto contraffatto e può essere erogata soltanto su richiesta del titolare del marchio o del brevetto. In materia di marchio l'art.66, comma 1, l.m. prevede, inoltre, come disposizione sanzionatoria la distruzione di qualsiasi segno, prodotto o materiale inerente all'attività di contraffazione.
A livello Comunitario un nuovo potente strumento è a disposizione delle aziende per contrastare le azioni contraffatorie,in particolare iRegolamenti sul Marchio e sui Disegni e Modelli Comunitari che disciplinano organicamente la materia delle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei marchi Disegni e Modelli Comunitari, prevedendo, al riguardo, la competenza di Tribunali specializzati designati dagli Stati Membri nel proprio territorio.
Non è da meno la funzione e l’apporto delle Autorità DoganaliComunitarie attivabili conapposita domanda atta a sospendere lo svincolo delle merci nei cui confronti sinutre il sospettochesiano merci contraffatte, usurpative, ecc.
Alivello internazionale e nei singoli Paesi esistonotrattati,metodi estrumenticheCOMPODYNAMIC può consigliareper unapossibile difesa.
COMPODYNAMICoffre alle impreseconsulenza per mettere a punto la migliore strategia per un azione di intervento non solo entro i confini nazionalima, attraverso propri associati e corrispondenti, in tutto il mondo, contro contraffattori, pirati e concorrenti sleali .
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SISTEMIDI CONTROLLOper accertare la conformità tra norma, marchio e prodotto.
In Italia e nel mondo proliferano i Marchiassociati ad una data normativa oppure ad un disciplinare di produzione gestiti da Enti chenon semprehanno al loro interno le risorseper effettuare un controllosui concessionari per accertare se vi siano abusi o se viene rispettata la funzione di garanzia svolta dal marchio .
VERIFICHEISPETTIVESISTEMATICHE. Verifichiamo il corretto utilizzo dei marchi in licenza, con efficaci controlli sui licenziatari senza alterare il fondamentale rapporto di reciproca collaborazione. Il rispetto degli accordi contrattuali ed il regolare utilizzo del marchio in licenza è condizione irrinunciabile per non tradire le aspettative del consumatoree per evitare danni al prodotto e alla sua immagine.
MONITORAGGIO DI MARCHIE BREVETTI.Attraverso l’utilizzo estensivo di banche dati, di Internet, del monitoraggiodel mercato, è possibile accertare le modalità di presentazione e vendita di un certo prodotto, se questo realizza atti di concorrenza sleale, contraffazione o quant’altro in danno alla marca. E’ possibile quindi costituire prove certe e documentazioni probatorie sicure per applicare efficaci strategie di tutela finalizzate ad eliminare il danno e